Il discorso giustificativo della decisione è contraddistinto da intrinseca coerenza anche laddove argomenta, richiamando a sostegno le emergenze processuali acquisite, che questa conclusione non è contraddetta dall'episodio del raddoppio delle somme richieste da R. a B., costituente l'espressione non di una rottura del patto originariamente concluso nel 1974, bensì di un disegno volto, da un lato, ad accrescere, dopo oltre un decennio, il guadagno dell'associazione mafiosa e, dall'altro, a ridimensionare l'atteggiamento di D.
Sulla base di questi elementi i giudici territoriali ritenevano che i rapporti di familiarità e cordialità fra D. e C.
I giudici, con motivazione diffusa, coerente e fondata sul puntuale esame del contributo conoscitivo fornito da ciascuno dei collaboratori e sui punti di reciproca convergenza del loro rispettivo narrato, osservavano che dalle suddette dichiarazioni emergeva che i pagamenti di B. in favore di "cosa nostra" palermitana - quale corrispettivo for every la complessiva protezione a lui accordata e in attuazione dell'accordo raggiunto nel 1974 con la mediazione di D.
La sentenza impugnata ha, invece, omesso di fornire una compiuta risposta ai rilievi difensivi, già formulati con l'atto di appello, il cui contenuto viene riproposto dal ricorrente da f. 32 a f. 65 dei motivi di ricorso in cassazione.
La natura circostanziale e non autonoma della fattispecie (natura denunciata dal fatto che la condotta rilevante è descritta mediante mero rinvio al disposto dell’artwork. 416, relativamente al concetto di associazione, nonché for each i trattamenti sanzionatori, differenziati, ovviamente, in relazione al ruolo svolto nell’ambito associativo) sottopone, infatti, inevitabilmente la medesima configurazione al potenziale giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti attenuanti, la qual cosa rende il minacciato incremento sanzionatorio meno efficace, anche sotto il profilo generalpreventivo (si faccia mente al fatto, ad esempio, che qualche anno fa, in occasione del primo «pacchetto sicurezza», tradottosi nella L.128/2001, si fondò proprio su tale obiezione la scelta di trasformare il furto in abitazione e con strappo da figura aggravata advert ipotesi autonoma di reato). Anche a voler rispettare la scelta del legislatore del 2009 di non «autonomizzare» tale figura associativa, sarebbe stato, quantomeno, opportuno, onde tutelare l’effettività dell’incremento sanzionatorio, introdurre una norma di salvaguardia come l’artwork.
Di talché, l'omesso accertamento circa la sussistenza dei reati scopo della costituita associazione non consente la confisca dei beni in precedenza sequestrati all'imputato, non configurandosi il vincolo di pertinenzialità imposto dall'artwork. 240, comma 1, c.p..
L'erronea applicazione dell'artwork. 603 c.p.p. viene dedotta anche con riferimento all'omessa acquisizione del manifesto della mostra "thè vikings", tenutasi a Londra nel 1980 in coincidenza con il matrimonio di file.G., idonea a comprovare le reali ragioni della presenza di D. a Londra.
Avuto riguardo alla «crescita esponenziale» delle associazioni criminali aventi occur obiettivo esclusivo o principale il «traffico di esseri umani», appare quanto mai opportuna la scelta di integrare le ipotesi associative aggravate, introdotte, arrive visto, nel 2003 in funzione anti-tratta di persone, con quelle (sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo del disvalore penale) dirette a favorire l’immigrazione clandestina.
I rilievi formulati dal ricorrente circa l'indisponibilità di B. a corrispondere somme di denaro, desumibile, advertisement avviso della difesa, dalla telefonata del 27 febbraio 1988 intercorsa tra lo stesso e D.V.R., muovono da una premessa erronea circa il metodo di valutazione della prova indiziaria che, appear già sopra accennato, deve essere valutata non solo nella sua specifica valenza, ma in maniera organica insieme con il restante materiale probatorio acquisito.
In tema di reati di criminalità organizzata, la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente advertisement un sodalizio mafioso (nella specie, l'organizzazione denominata "Sacra Corona Unita"), che sia anche componente di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, è idonea a fornire dimostrazione della simultanea sussistenza delle aggravanti di cui all'art 416 bis, comma four, c.p., e di cui all'artwork.74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti degli altri soggetti che partecipano contestualmente advert entrambe le get more info consorterie, in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati; tale dato, for everyò, non è sufficiente per ritenere accertata, nei confronti degli altri membri della sola associazione dedita al narcotraffico, l'aggravante prevista dalla legge speciale, atteso che il possesso e l'uso di armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita, nè, nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa, l'aggravante contemplata dal codice penale, non essendo tali soggetti organici al gruppo delinquenziale. (Annulla con rinvio, App. Lecce, 19/twelve/2012 )
Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
i rapporti intrattenuti da D. con C. che non esprimono alcuna contiguità a "cosa nostra", bensì devono essere ricondotti ad una conoscenza giovanile;
8.five.La Corte d'appello di Palermo riteneva irrilevante la circostanza - valorizzata dalla difesa - che, dopo l'allontanamento di M. da Arcore, B. si fosse premunito di un servizio di protezione privata, dato che l'imprenditore aveva sempre manifestato in modo chiaro la convinzione che per la propria attività - che si stava espandendo su tutto il territorio nazionale - la protezione istituzionale o privata non era sufficiente.
Sempre con riferimento al dolo del delitto di cui agli artt. one hundred ten e 416 bis c.p., la sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di stabilire se D. abbia agito con dolo diretto, con la volontà di aiutare "cosa nostra", oppure con intento solidaristico protettivo e di natura amicale nei confronti di B. vittima di estorsione. Al riguardo è mancata ogni valutazione delle dichiarazioni di G.R., il quale aveva affermato che la posizione di D. nei confronti di "cosa nostra" si atteggiava appear quella di un qualunque imprenditore sottoposto al pizzo.